Seguici sui social
Corte di Cassazione

Cronaca

“Attività estrattiva senza autorizzazione”, la Cassazione: “Illegittima la sanzione a un licatese”

“Nessuna sanzione dovrà essere pagata da un licatese, proprietario dei terreni per l’attività di estrazione di materiale calcareo non autorizzata sul fondo di sua proprietà”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del licatese, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e MassimiliaNO d Ignazio Valenza, al quale nel 2012 il Distretto Minerario di Caltanissetta aveva comminato una sanzione per oltre 20.000 mila.

L’uomo era accusato di “avere svolto, in assenza di autorizzazione, attività estrattiva di materiale calcareo su terreni di sua proprietà siti nel territorio del Comune di Licata”. Al Licatese, inoltre, era stata “preclusa la possibilità di ottenere, per dieci anni, qualsivoglia autorizzazione all’esercizio di cave sul territorio regionale”.

“Al fine di dimostrare la propria estraneità ai fatti e alle violazioni contestate, l’uomo decideva – si legge in una notta diffusa dall’avvocato Girolamo Rubino – di agire in giudizio, impugnando il provvedimento sanzionatorio allo stesso inflitto. Contestata l’assenza di prove da cui potesse emergere una qualsiasi forma di responsabilità del proprio assistito, gli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza evidenziavano, inoltre, come, sebbene proprietario dei terreni interessati dalla contestata escavazione, l’uomo non ne avesse di fatto mai avuto la disponibilità materiale, avendo ceduto il fondo in comodato d’uso a terzi e stipulato successivamente un preliminare di vendita dei terreni coinvolti dall’attività estrattiva sanzionata”.

“La Corte di Cassazione, preso atto di tali circostanze, ha accolto il ricorso e, in adesione alle tesi difensive ha cassato – scrive ancora Rubino – la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva ritenuto il ricorrente responsabile, in quanto proprietario dei terreni, della contestata escavazione, rilevando che, invece, “per affermare la responsabilità del proprietario del terreno con la persona fisica che materialmente eseguì o diresse le operazioni di escavazione la Corte avrebbe dovuto accertarsi che al momento di tali operazioni il proprietario non risultasse sostituito dal altro soggetto titolare di un diritto personale di godimento trovante titolo nei contratti di comodato”.

News, informazioni, curiosità ed eventi della città di Licata. Per la tua pubblicità su Qui Licata invia una mail a info@popupadv.it

Pubblicità

Di più in Cronaca