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Il Cga sospende la revoca, un’azienda licatese non dovrà restituire quattro milioni di euro

Una società licatese non dovrà restituire, al Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo di oltre quattro milioni di euro che aveva ottenuto grazie al Patto Territoriale del Golfo.

A stabilirlo è stato il Consiglio di giustizia amministrativa cui la società licatese, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, aveva presentato ricorso contro la revoca del finanziamento.

Ad illustrare, nei dettagli, è l’avvocato Rubino.

“La società V.B. s.r.l, con sede in Licata, nel dicembre 2001 otteneva, nell’ambito del Patto territoriale del Golfo, la concessione – si legge nella nota diffusa dal legale – in via provvisoria di un contributo in conto impianti pari ad euro 2.559.095,58. Nel corso del 2018, a distanza di ben dieci anni dalla realizzazione dell’investimento, il Ministero dello Sviluppo Economico disponeva la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme già erogate per un importo complessivo di euro 4.165.053,09, comprensivo di interessi ed oneri di accertamento, sulla base di presunte irregolarità contrattuali. La V.B. s.r.l., dunque, proponeva un ricorso giurisdizionale, per l’annullamento, previa sospensione, del detto provvedimento di revoca totale del contributo erogato”.

“In particolare – si legge ancora nella nota – gli avvocati Rubino ed Alfieri, deducevano l’illegittimità del provvedimento di revoca per “violazione delle norme e dei principi in materia di definizione dei procedimenti amministrativi”, nonché per “difetto assoluto di presupposto e di istruttoria”, avendo l’amministrazione adottato il provvedimento di revoca a seguito di un’attività istruttoria avviata e conclusa oltre ogni tempistica ragionevole – dopo ben 10 anni dalla presentazione del conto finale da parte del soggetto beneficiario – ed in violazione della disciplina in materia di controllo della rendicontazione dei beneficiari del finanziamento”.

“I legali della società, d’altra parte, censuravano – scrive ancora Rubino -l’erroneo calcolo degli interessi maturati sulle somme oggetto di recupero, effettuato senza tener conto della “buona fede” con la quale la società ha percepito il contributo concessole, confidando nel buon esito del finanziamento in ragione dell’avvenuta realizzazione dell’intervento in conformità a quanto previsto nel progetto finanziato. Il T.A.R. Sicilia -Palermo, accogliendo parzialmente il ricorso della società ricorrente, dichiarava l’illegittimità del provvedimento di revoca per la parte relativa all’erronea quantificazione degli interessi maturati sulle somme oggetto di recupero da parte dell’amministrazione; interessi dovuti, come affermato dal Collegio giudicante, ex art. 2033 cod.civ., ultimo comma, solamente a far data dalla domanda di restituzione dell’indebito – e non già dalla data della prima erogazione del finanziamento – quando, come nel caso di specie, la percezione delle somme sia avvenuta con affidamento e buona fede. A questo punto, la società V.B. s.r.l, sempre difesa dagli avvocati Rubino e Alfieri, adiva il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, al fine di ottenere, in riforma parziale della suddetta sentenza resa dal T.A.R. Sicilia-Palermo, l’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse alla società e del conseguente provvedimento di recupero delle somme già erogate”.

“Il C.G.A., accogliendo l’istanza cautelare – si conclude la nota – ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata fino all’udienza di merito.

Pertanto, in attesa della definizione del giudizio di merito, la V.B. s.r.l. non dovrà restituire l’ingente somma del contributo (circa 4 milioni di euro) già erogata e di cui è stato disposto il recupero da parte del Ministero dello Sviluppo Economico”.

 

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