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Aquilino e Iacono

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La Cgil scrive ai sindaci: “Si adotti il lavoro agile, per consentire ai dipendenti di operare da casa”

La Cgil di Agrigento scrive ai sindaci ed alle amministrazioni pubbliche della provincia per chiedere di “adottare misure che permettessero lo svolgimento del lavoro in modalità agile in maniera da far accedere in ufficio il minor numero possibile di lavoratrici e lavoratori”.

A firmare la missiva sono il segretario generale Vincenzo Iacono ed il coordinatore provinciale della funzione pubblica Pietro Aquilino.

“Sin dall’inizio dell’epidemia da virus SARS-CoV-2, richiamando la normativa man mano succedutasi, la Cgil ha invitato – si legge nel comunicato stampa – codeste amministrazioni ad adottare misure che permettessero lo svolgimento del lavoro in modalità agile in maniera da far accedere in ufficio il minor numero possibile di lavoratrici e lavoratori. Ad oggi dobbiamo rilevare che le nostre note, a parte alcuni sporadici casi, non hanno avuto alcun riscontro e mentre da un lato si moltiplicano sui social gli appelli dei sindaci a rimanere a casa, dall’altro la stragrande maggioranza delle amministrazioni comunali non ha adottato i regolamenti per l’individuazione delle prestazioni essenziali, non ha favorito e proceduto all’avvio massiccio della modalità agile di lavoro, non ha modificato i DVR secondo le indicazioni della normativa intervenuta, non ha fornito i DPI necessari per quelle figure che continuano ad avere contatti con il pubblico, mettendo a rischio la salute degli stessi lavoratori e degli utenti”.

“Il DL 17/3/2020, art. 87 comma 1, ha ulteriormente ribadito – aggiunge la Cgil – che “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Le predette Amministrazioni “limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. “La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall’amministrazione.” E che “In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.” Per l’avvio del lavoro agile “prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”. Per quanto sopra è evidente ed inconfutabile come, escluso i contingenti individuati per l’espletamento delle attività indifferibili e che richiedano necessariamente la presenza sui luoghi di lavoro, tutti gli altri lavoratori NON DEVONO essere in ufficio ma devono svolgere la propria attività in maniera agile. Ne consegue che non è il dipendente che deve giustificare la richiesta di lavoro agile ne deve predisporre progetti che poi devono essere valutati, ma è la Pubblica Amministrazione che deve motivare la mancata attivazione del lavoro agile”.

La Cgil ha concluso, chiedendo “1) Se sia stato adottato il regolamento per l’individuazione delle prestazioni indispensabili e trasmissione di copia dello stesso; 2) Se a seguito dell’adozione del predetto regolamento si sia provveduto ad avviare modalità di lavoro agile per i lavoratori dei servizi non individuati dal predetto regolamento; 3) In caso negativo quali le motivazioni che non hanno reso possibile l’attivazione del lavoro agile, per quali figure professionali e quali misure alternative sono state adottate per il predetto personale; 4) Per i lavoratori dei servizi individuati come indispensabili quali misure sono state adottate per limitare la presenza in ufficio; 5) Siano state fornite, qualora non possa essere garantita la distanza minima, le mascherine individuate come DPI e se sia garantito il ricambio secondo le schede tecniche dei medesimi DPI; 6) Se sia stata valutata la possibilità di interrompere i rientri pomeridiani rimodulando la prestazione lavorativa; 7) Se sia già stato previsto con atto dell’Ente che ai lavoratori per i quali non è possibile attivare il lavoro agile al termine delle ferie pregresse, e lo si ribadisce non quelle dell’anno corrente, e dei permessi utilizzabili venga applicato quanto disposto dall’art. 87, comma 3, secondo periodo “Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.” 8) Nella ipotesi di cui al precedente punto 7 si chiede di trasmettere copia dell’atto ovvero di specificare i motivi della mancata adozione. Vista l’importanza degli argomenti, si chiede a codesta Amministrazione di evadere la presente nota con la massima urgenza, in difetto ci si vedrà costretti ad agire in ogni sede a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori”.

 

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